Regolamento (UE) 2023/1542 – Nuovi obblighi per fabbricanti, importatori e distributori, comprese le batterie incorporate nei prodotti finiti
Newsletter normativa | 31 ottobre 2026
Gentile Cliente,
dal 18 febbraio 2027 diventeranno applicabili nuovi obblighi relativi all’identificazione digitale delle batterie commercializzate nell’Unione europea.
Il Regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, introduce infatti l’obbligo di contrassegnare le batterie interessate con un QR Code, attraverso il quale rendere accessibili le informazioni previste dalla normativa.
L’obiettivo è migliorare la trasparenza, la tracciabilità e la disponibilità delle informazioni tecniche e ambientali, favorendo al contempo una corretta gestione delle batterie durante il loro ciclo di vita.
Si tratta di un adempimento che interessa anche le batterie incorporate nei prodotti finiti e che richiede pertanto particolare attenzione da parte delle aziende che importano e commercializzano apparecchiature contenenti batterie.
- Anche i prodotti con batteria incorporata sono interessati
L’obbligo riguarda le categorie di batterie contemplate dal Regolamento, secondo le rispettive disposizioni applicabili.
Per quanto riguarda le batterie portatili, sono interessati, ad esempio, i prodotti che incorporano:
- Batterie ricaricabili agli ioni di litio.
- Batterie primarie al litio, non ricaricabili.
- Batterie alcaline e altre batterie portatili.
- Pacchi batteria assemblati per apparecchiature elettroniche.
- Batterie presenti in dispositivi di illuminazione, utensili elettrici, apparecchi elettronici e dispositivi di consumo.
- Batterie utilizzate in dispositivi di sicurezza e apparecchiature professionali.
La presenza della batteria all’interno di un prodotto non costituisce un’esenzione dall’applicazione dei requisiti previsti dal Regolamento.
Di conseguenza, anche chi importa prodotti finiti da Paesi extra-UE deve verificare la conformità delle batterie incorporate, indipendentemente dal fatto che queste vengano commercializzate separatamente.
- QR Code: cosa prevede il Regolamento
L’articolo 13, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 2023/1542 stabilisce che, dal 18 febbraio 2027, le batterie interessate devono essere contrassegnate con un QR Code conforme alle prescrizioni dell’allegato VI, parte C.
Il codice deve consentire l’accesso alle informazioni pertinenti previste dal Regolamento, che variano in funzione della categoria di batteria.
Per le batterie portatili assumono particolare rilevanza:
Identificazione e caratteristiche della batteria
Le informazioni applicabili previste dall’allegato VI, parte A, comprendenti gli elementi identificativi del fabbricante, la categoria, il modello e le caratteristiche tecniche pertinenti.
Dichiarazione UE di conformità
La dichiarazione UE di conformità prevista dall’articolo 18, attraverso la quale il fabbricante attesta la conformità della batteria ai requisiti applicabili.
Informazioni sulla prevenzione e gestione dei rifiuti
Le informazioni pertinenti previste dall’articolo 74, relative alla prevenzione dei rifiuti, alla raccolta differenziata, al corretto conferimento e alla gestione delle batterie a fine vita.
Le informazioni devono essere complete, accurate, aggiornate e facilmente consultabili.
La scheda digitale può inoltre contenere ulteriori dati tecnici, fotografie identificative e informazioni integrative, purché sia mantenuta una chiara distinzione tra contenuti obbligatori e contenuti aggiuntivi.
- Dove deve essere applicato il QR Code?
Il QR Code deve essere apposto direttamente sulla batteria, in modo visibile, leggibile e indelebile.
L’articolo 13, paragrafo 7, disciplina le condizioni di leggibilità e le modalità alternative di apposizione nei casi in cui le dimensioni o la natura della batteria non consentano la marcatura diretta.
In tali circostanze, il codice può essere riportato sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento, secondo le condizioni previste dal Regolamento.
È quindi importante precisare che l’apposizione di un QR Code sulla confezione del prodotto finito o sul manuale d’uso non sostituisce automaticamente l’obbligo di marcatura della batteria.
Le eventuali modalità alternative devono essere valutate caso per caso, in relazione alle caratteristiche effettive della batteria e alle disposizioni normative applicabili.
- QR Code e passaporto digitale: due obblighi differenti
È fondamentale distinguere l’obbligo generale di QR Code da quello relativo al passaporto digitale della batteria.
QR Code
Dal 18 febbraio 2027 è richiesto per le batterie interessate dall’articolo 13, secondo le rispettive disposizioni applicabili.
L’obbligo riguarda anche le comuni batterie portatili, comprese quelle incorporate nei prodotti finiti, e non è subordinato al fatturato dell’operatore economico.
Passaporto digitale della batteria
L’articolo 77 prevede, sempre dal 18 febbraio 2027, un passaporto elettronico individuale per ciascuna:
- Batteria destinata ai veicoli elettrici.
- Batteria per mezzi di trasporto leggeri (LMT), come biciclette elettriche e monopattini.
- Batteria industriale con capacità superiore a 2 kWh.
Il passaporto, collegato al QR Code, contiene informazioni identificative, tecniche, di prestazione e di sostenibilità, secondo quanto previsto dall’allegato XIII, con differenti livelli di accesso alle informazioni.
Non tutti i campi informativi sono necessariamente obbligatori fin dal 18 febbraio 2027: alcuni requisiti seguono le specifiche scadenze previste dalla normativa.
Le comuni batterie portatili non rientrano nell’obbligo di passaporto digitale previsto dall’articolo 77, ma restano soggette agli obblighi di QR Code applicabili.
- Chi è responsabile dell’adempimento?
Gli obblighi coinvolgono gli operatori economici in funzione del loro ruolo nella filiera.
Il fabbricante della batteria deve assicurare la conformità ai requisiti applicabili e predisporre le informazioni e la documentazione previste.
L’importatore europeo deve verificare il rispetto degli obblighi di propria competenza prima dell’immissione della batteria sul mercato.
La responsabilità può ricadere, secondo il caso concreto, sul fabbricante, sull’importatore oppure sul soggetto che completa una batteria e la commercializza.
Per le aziende che importano prodotti finiti contenenti batterie da Paesi extra-UE, la gestione dell’adempimento può risultare particolarmente complessa.
L’importatore potrebbe infatti non avere rapporti commerciali diretti con il fabbricante della batteria, che spesso è un fornitore del produttore dell’apparecchiatura.
Diventa pertanto necessario organizzare un processo di raccolta delle informazioni che coinvolga il produttore del prodotto finito e, quando necessario, il fabbricante della batteria.
Il soggetto responsabile deve garantire che i dati associati al QR Code siano corretti, completi e aggiornati. Può affidare a un fornitore esterno la gestione operativa delle informazioni, anche mediante incarico scritto, senza che ciò comporti il trasferimento della responsabilità normativa.
È inoltre importante ricordare che la sola presenza della marcatura CE sulla batteria non dimostra, di per sé, il rispetto degli obblighi relativi al QR Code.
- Come prepararsi alla scadenza del 18 febbraio 2027
Per evitare criticità in prossimità della scadenza, è opportuno avviare fin da ora un processo strutturato di adeguamento.
In particolare, le aziende dovrebbero:
- Censire i prodotti commercializzati contenenti batterie.
- Identificare le batterie per categoria, modello e fabbricante.
- Richiedere ai fornitori le informazioni tecniche e normative necessarie.
- Acquisire la dichiarazione UE di conformità della batteria.
- Verificare le informazioni obbligatorie applicabili alla specifica categoria.
- Predisporre le schede digitali contenenti le informazioni richieste.
- Associare a ciascuna batteria il relativo QR Code, verificandone la corretta applicazione fisica.
- Controllare il funzionamento del collegamento e la disponibilità delle informazioni.
- Definire un sistema di gestione degli aggiornamenti e delle revisioni documentali.
Particolare attenzione deve essere prestata alle modifiche delle batterie utilizzate all’interno dello stesso prodotto: la sostituzione di un modello con uno differente può richiedere l’aggiornamento delle informazioni e del collegamento digitale associato.
Non basta quindi generare un QR Code: occorre garantire che il codice rimandi alle informazioni corrette e che la sua applicazione fisica rispetti le prescrizioni normative.
- Il decreto italiano di adeguamento e il sistema sanzionatorio
Con il Decreto Legislativo 10 febbraio 2026, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2026, l’Italia ha adeguato la propria normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/1542, introducendo anche il relativo sistema sanzionatorio.
SANZIONE AMMINISTRATIVA: DA 10.000 A 150.000 EURO
L’articolo 34, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 29/2026 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro per le violazioni ivi indicate, relative ai requisiti del QR Code di cui all’articolo 13, paragrafi 6 e 7, a decorrere dal 18 febbraio 2027.
La mancata conformità non deve quindi essere considerata una semplice irregolarità documentale, ma un aspetto da gestire preventivamente nell’ambito dei processi di conformità dei prodotti.
- EU Battery Compliance: supporto nella gestione delle informazioni tramite QR Code
Per supportare le aziende nell’adeguamento al Regolamento (UE) 2023/1542, il progetto EU Battery Compliance – www.battery-qr.eu è dedicato alla raccolta, all’organizzazione e alla gestione digitale delle informazioni relative alle batterie portatili, comprese quelle incorporate nei prodotti finiti.
Il servizio prevede il supporto nelle diverse fasi dell’adempimento:
- Raccolta delle informazioni tecniche e normative presso i fabbricanti.
- Verifica della documentazione disponibile.
- Predisposizione delle schede informative digitali.
- Generazione dei QR Code collegati alle informazioni richieste.
- Gestione di un repository digitale per la consultazione e l’aggiornamento dei dati.
L’obiettivo è semplificare il lavoro degli importatori e delle aziende che commercializzano prodotti contenenti batterie, mantenendo un collegamento documentabile tra la batteria, le informazioni del fabbricante e il relativo QR Code.
La scadenza del 18 febbraio 2027 rende opportuno avviare fin da ora il processo di adeguamento, soprattutto per le aziende che importano prodotti finiti da Paesi extra-UE.
Per informazioni e assistenza: www.battery-qr.eu
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Regolamento (UE) 2023/1542: articoli 13, 18, 38, 41, 74, 77 e 78; allegati VI e XIII.
- Decreto Legislativo 10 febbraio 2026, n. 29: disposizioni nazionali di adeguamento e sistema sanzionatorio, in particolare articolo 34.
Informativa tecnico-normativa aggiornata al 31 ottobre 2026.
Le specifiche modalità applicative devono essere valutate in relazione alla categoria di batteria, alle sue caratteristiche e al ruolo dell’operatore economico coinvolto.




