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Vi ricordiamo che dal 22 luglio 2019 entrerà in vigore la nuova Direttiva RoHS 2015/863/EU che apporta una modifica alla precedente Direttiva 2011/65/EU 

In occasione del riesame periodico dell'elenco di sostanze soggette a restrizioni d'uso, sono stati presi in considerazione i rischi per la salute umana e l'ambiente derivanti dall'uso dell'esabromociclododecano (HBCDD), dello ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP), del benzilbutilftalato (BBP) e del dibutilftalato (DBP). Il bis (2-etilesil) ftalato (DEHP), il butilbenzilftalato (BBP), il dibutilftalato (DBP) e il diisobutilftalato (DIBP) sono sostanze estremamente preoccupanti (SVHC). Il DIBP può essere usato come sostituto del DBP ed è stato oggetto di precedenti valutazioni da parte della COMMISSIONE. Le prove disponibili indicano che queste quattro sostanze, se usate nelle AEE, possono incidere negativamente sul riciclaggio, sulla salute umana e sull'ambiente durante le operazioni di gestione dei rifiuti delle AEE. Sulla base di queste valutazioni, l'allegato II della precedente Direttiva è stato modificato aggiungendo le restrizioni per le seguenti sostanze, che si aggiungono a piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) e eteri di difenile polibromurato (PBDE) Ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) 0,1%
Benzilbutilftalato (BBP) 0,1%
Dibutilftalato (DBP) 0,1%
Diisobutilftalato (DIBP) 0,1%
La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP, e DIBP si applica ai dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro e agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali a decorrere dal 22 luglio 2021. La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applica ai cavi, ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo e all'aggiornamento delle funzionalità o delle capacità delle AEE commercializzate prima del 22 luglio 2019, e dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e di controllo, compresi quelli industriali, commercializzati prima del 22 luglio 2021. La restrizione concernente DEHP, BBP e DBP non si applica ai giocattoli che sono già soggetti alla restrizione concernente DEHP, BBP e DBP di cui all'allegato XVII, voce 51, del regolamento (CE) n. 1907/2006

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